AccordoTitolo II

Art. 4

Obiettivi

In vigore dal 29 nov 1997
Obiettivi Le Parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, preparare la futura liberalizzazione progressiva e reciproca degli stessi e creare condizioni propizie all'istituzione dell'associazione interregionale, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti, in base alle norme dell'OMC.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-4

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