Accordo›Titolo II
Art. 6
Cooperazione in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformità
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di norme agroalimentari e industriali e di riconoscimento della conformità
1. Le Parti convengono di cooperare per promuovere il ravvicinamento delle rispettive politiche per quanto riguarda la qualità dei prodotti agroalimentari e industriali e il riconoscimento della conformità, compatibilmente con i criteri internazionali.
2. Le Parti vagliano, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di avviare negoziati per concludere accordi di reciproco riconoscimento.
3. La cooperazione consiste principalmente nel promuovere tutte le azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti e delle imprese delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-6