Accordo›Titolo II
Art. 7
Cooperazione nel settore doganale
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione nel settore doganale
1. Le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.
La cooperazione doganale può mirare altresì a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.
2. La cooperazione doganale può comprendere, tra l'altro:
a) scambi di informazioni;
b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;
c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
d) semplificazione delle procedure doganali;
e) assistenza tecnica.
3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-7