AccordoTitolo II

Art. 7

Cooperazione nel settore doganale

In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione nel settore doganale 1. Le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. La cooperazione doganale può mirare altresì a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale. 2. La cooperazione doganale può comprendere, tra l'altro: a) scambi di informazioni; b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia; c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali; d) semplificazione delle procedure doganali; e) assistenza tecnica. 3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.
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