Accordo›Titolo II
Art. 8
Cooperazione in materia di statistiche
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di statistiche
Le Parti convengono di promuovere il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-8