Accordo›Titolo II
Art. 5
Dialogo economico e commerciale
In vigore dal 29 nov 1997
Dialogo economico e commerciale
1. Le Parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno.
2. A tal fine, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VIII del presente accordo.
3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti:
a) accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.;
b) relazioni commerciali tra le Parti e i paesi terzi;
c) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC;
d) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti;
e) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-5