AccordoTitolo II

Art. 5

Dialogo economico e commerciale

In vigore dal 29 nov 1997
Dialogo economico e commerciale 1. Le Parti determinano di comune accordo i settori di cooperazione commerciale senza escluderne nessuno. 2. A tal fine, le Parti si impegnano a mantenere un regolare dialogo economico e commerciale nel quadro istituzionale previsto dal Titolo VIII del presente accordo. 3. La cooperazione comprende, in particolare, i settori seguenti: a) accesso al mercato, liberalizzazione degli scambi (ostacoli tariffari e non tariffari) e discipline commerciali quali le pratiche che limitano la concorrenza, le norme di origine, le salvaguardie e i regimi doganali speciali, ecc.; b) relazioni commerciali tra le Parti e i paesi terzi; c) compatibilità della liberalizzazione commerciale con le norme GATT/OMC; d) individuazione dei prodotti sensibili e dei prodotti prioritari per le Parti; e) cooperazione e scambi di informazioni in materia di servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-5

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