Accordo›Titolo III
Art. 10
Obiettivi e principi
In vigore dal 29 nov 1997
Obiettivi e principi
1. Tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e a lungo termine, le Parti promuovono una cooperazione economica volta a sviluppare le loro economie, a migliorare la loro competitività internazionale, a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico, a innalzare i rispettivi tenori di vita, a creare posti di lavoro e a migliorarne la qualità nonché a diversificare e a rinsaldare i loro vincoli economici.
2. Le Parti promuovono il trasferimento a livello regionale di tutte le azioni di cooperazione che, per il campo di applicazione e le economie di scala realizzate, consentono un uso più razionale ed efficace dei mezzi disponibili, nonché un'applicazione ottimale dei risultati previsti.
3. La cooperazione economica fra le Parti si svolge su basi per quanto possibile ampie, senza escludere a priori nessun settore e tenendo conto delle rispettive priorità, dell'interesse comune e delle competenze specifiche.
4. In considerazione di quanto precede, le Parti cooperano in tutti i settori che promuovano la creazione di legami e reti economici e sociali fra di esse e al ravvicinamento delle loro economie, nonché nei settori che comportano un trasferimento di conoscenze specifiche in materia di integrazione regionale.
5. Nell'ambito di questa cooperazione, le Parti favoriscono gli scambi di informazioni sui rispettivi indicatori macroeconomici.
6. Le Parti tengono conto della necessità di tutelare l'ambiente e gli equilibri ecologici in tutte le azioni di cooperazione intraprese.
7. Lo sviluppo sociale, e in particolare la promozione dei diritti sociali fondamentali, è alla base di tutte le azioni e misure intraprese dalle Parti in questo campo.
Storico versioni
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