AccordoTitolo III

Art. 13

Cooperazione nel settore dell'energia

In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione nel settore dell'energia 1. La cooperazione tra le Parti mira a favorire il ravvicinamento delle loro economie nei settori energetici, ponendo l'accento sull'uso razionale dell'energia nel rispetto dei criteri ambientali. 2. La cooperazione energetica si concretizza essenzialmente nelle azioni seguenti: a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, segnatamente mediante l'organizzazione di riunioni congiunte; b) trasferimenti di tecnologia; c) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali; d) programmi di formazione tecnica; e) dialogo sulle politiche energetiche nell'ambito delle rispettive competenze. 3. Se del caso, le Parti potranno concludere accordi specifici di interesse comune.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-13

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