Accordo›Titolo III
Art. 15
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia
1. Le Parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico onde instaurare relazioni di lavoro durature tra le rispettive comunità scientifiche e scambiare informazioni ed esperienze regionali in materia di scienza e tecnologia.
2. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti comprende principalmente:
a) progetti congiunti di ricerca nei settori di interesse comune;
b) scambi di scienziati per incentivare la ricerca comune, la preparazione di progetti e la formazione ad alto livello;
c) riunioni scientifiche congiunte volte a scambiare informazioni, a promuovere le interazioni e a facilitare l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
d) divulgazione dei risultati e rafforzamento dei contatti tra settori pubblico e privato.
3. Alla cooperazione sono associati gli istituti di istruzione superiore di entrambe le Parti, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese.
4. Le Parti decidono di comune accordo la portata, la natura e la priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-15