AccordoTitolo III

Art. 15

Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia 1. Le Parti decidono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico onde instaurare relazioni di lavoro durature tra le rispettive comunità scientifiche e scambiare informazioni ed esperienze regionali in materia di scienza e tecnologia. 2. La cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti comprende principalmente: a) progetti congiunti di ricerca nei settori di interesse comune; b) scambi di scienziati per incentivare la ricerca comune, la preparazione di progetti e la formazione ad alto livello; c) riunioni scientifiche congiunte volte a scambiare informazioni, a promuovere le interazioni e a facilitare l'individuazione dei settori comuni di ricerca; d) divulgazione dei risultati e rafforzamento dei contatti tra settori pubblico e privato. 3. Alla cooperazione sono associati gli istituti di istruzione superiore di entrambe le Parti, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le piccole e medie imprese. 4. Le Parti decidono di comune accordo la portata, la natura e la priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.
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