Accordo›Titolo III
Art. 14
Cooperazione in materia di trasporti
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di trasporti
1. La cooperazione tra le Parti in materia di trasporti mira a sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto nonché a cercare soluzioni reciprocamente soddisfacenti per la circolazione di merci e persone, in tutti i modi di trasporto.
2. La cooperazione avviene principalmente attraverso:
a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di reciproco interesse;
b) programmi di formazione destinati agli operatori del settore dei trasporti.
3. Nell'ambito del dialogo economico e commerciale di cui all' e in previsione dell'associazione interregionale, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto, per evitare che ostacolino l'espansione dei loro scambi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-14