Accordo›Titolo VI
Art. 23
Clausola evolutiva
In vigore dal 29 nov 1997
Clausola evolutiva
1. Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la c e completarla, in base alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici.
2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo, ciascuna delle Parti può formulare proposte volte ad ampliare il campo della mutua cooperazione tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-23