AccordoTitolo VII

Art. 24

In vigore dal 29 nov 1997
1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi. 2. In funzione dei risultati ottenuti, le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento. 3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-24

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Art. 24 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995. — Testo vigente | Portale Normativo