Accordo›Titolo VII
Art. 24
In vigore dal 29 nov 1997
1. Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.
2. In funzione dei risultati ottenuti, le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi nel Mercosur, secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.
3. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano le cooperazioni bilaterali avviate a norma degli accordi di cooperazione esistenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-24