Accordo›Titolo VIII
Art. 28
In vigore dal 29 nov 1997
Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-28