Accordo›Titolo IX
Art. 33
Applicazione territoriale
In vigore dal 29 nov 1997
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni precisate in detto trattato, e, dall'altro, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce il Mercato comune del Sud, alle condizioni precisate in detto trattato e nei protocolli aggiuntivi.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-33