Accordo›Titolo VIII
Art. 30
Clausola di consultazione
In vigore dal 29 nov 1997
Clausola di consultazione
Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.
La procedura per le consultazioni di cui al comma precedente è stabilita nel regolamento di funzionamento della commissione mista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-30