Accordo›Titolo VIII
Art. 27
In vigore dal 29 nov 1997
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione è assistito da una commissione mista, che è composta da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e da rappresentanti del Mercosur.
2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in uno degli Stati membri del Mercosur. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le Parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.
3. Il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno e determina le modalità di funzionamento della commissione mista.
4. Il Consiglio di cooperazione può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità fra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
5. La commissione mista assiste il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:
a) favorire le relazioni commerciali, in linea con gli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del Titolo II;
b) scambiare opinioni su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione commerciale e alla cooperazione, compresi i futuri programmi di cooperazione e i mezzi di esecuzione disponibili;
c) presentare proposte al Consiglio di cooperazione per agevolare la preparazione della liberalizzazione commerciale e l'intensificazione della cooperazione, tenendo conto altresì del necessario coordinamento delle azioni previste;
d) in generale, presentare al Consiglio di cooperazione proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, che è quello dell'associazione interregionale UE-Mercosur.
Storico versioni
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