Accordo›Titolo IX
Art. 32
Definizione delle Parti
In vigore dal 29 nov 1997
Definizione delle Parti
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base alle rispettive competenze definite dal trattato che istituisce la Comunità europea, e, dall'altro, il Mercosur o i suoi Stati membri, a norma del trattato che istituisce il Mercato comune del Sud.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-32