Art. 28
AccordoTitolo VIII

Art. 28

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In vigore dal 29 nov 1997
Il Consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.
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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-28