Art. 20 · Cooperazione in materia di istruzione e formazione
AccordoTitolo VI

Art. 20

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Cooperazione in materia di istruzione e formazione

In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di istruzione e formazione 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione in materia di integrazione regionale, sia a livello di giovani e di formazione professionale che nel quadro della cooperazione fra università e imprese. 2. le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze. 3. Le Parti promuovono la conclusione di accordi tra centri di formazione e l'organizzazione di incontri tra gli organismi responsabili dell'insegnamento e della formazione in materia di integrazione regionale.
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