Accordo›Titolo VI
Art. 22
22 / 37Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico
In vigore dal 29 nov 1997
Cooperazione in materia di lotta contro il narcotraffico
1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano e intensificano i loro sforzi nella lotta contro il narcotraffico e le sue molteplici conseguenze, anche a livello finanziario.
2. La cooperazione prevede consultazioni più frequenti e un maggior coordinamento tra le Parti a livello regionale, eventualmente tra le istituzioni regionali competenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-11-10;407#art-a-22