AccordoTitolo V

Art. 25

Cooperazione interistituzionale

In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione interistituzionale 1. Le Parti riconoscono che è necessaria una più stretta cooperazione amministrativa tra le istituzioni competenti. 2. La cooperazione, che si svolge su basi il più ampie possibile, si avvale in particolare: a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione; b) di consulenze e formazione; c) di trasferimenti di esperienze.
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