Accordo›Titolo V
Art. 25
Cooperazione interistituzionale
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione interistituzionale
1. Le Parti riconoscono che è necessaria una più stretta cooperazione amministrativa tra le istituzioni competenti.
2. La cooperazione, che si svolge su basi il più ampie possibile, si avvale in particolare:
a) di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;
b) di consulenze e formazione;
c) di trasferimenti di esperienze.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-25