Accordo›Titolo V
Art. 30
Cooperazione nel settore della pesca marittima
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione nel settore della pesca marittima
Le Parti decidono di collaborare nel rispetto dei loro obblighi internazionali di natura commerciale e ambientale, instaurando un dialogo regolare onde esaminare la possibilità di intensificare la cooperazione nel settore della pesca e concludere, a termine, un accordo in materia.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-30