Accordo›Titolo VI
Art. 32
In vigore dal 17 ott 1997
1. - Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi.
2. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi in Cile, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-32