AccordoTitolo VI

Art. 32

In vigore dal 17 ott 1997
1. - Per facilitare il conseguimento degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi adeguati, anche finanziari, a seconda delle disponibilità e dei rispettivi meccanismi. 2. Le Parti invitano la Banca europea per gli investimenti a intensificare i suoi interventi in Cile, in conformità delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-32

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