Accordo›Titolo VII
Art. 37
In vigore dal 17 ott 1997
1. Le Parti convengono di istituire una sottocommissione commerciale mista che garantisca il conseguimento degli obiettivi commerciali previsti all' e prepari la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi.
2. La sottocommissione commerciale mista sarà composta da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, da una parte, e del Cile, dall'altra.
3. Essa può richiedere l'esecuzione di tutti gli studi e di tutte le analisi tecniche che ritiene necessari.
4. La sottocommissione commerciale mista presenta almeno una volta all'anno alla commissione mista di cui all' una relazione sullo svolgimento dei suoi lavori, formulando proposte finalizzate alla futura liberalizzazione degli scambi commerciali.
5. La sottocommissione commerciale mista sottopone, per approvazione, alla commissione mista il suo regolamento interno.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-37