Accordo›Titolo VIII
Art. 40
Clausola evolutiva
In vigore dal 17 ott 1997
Clausola evolutiva
Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la cooperazione e completarla, conformemente alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-40