AccordoTitolo VIII

Art. 40

Clausola evolutiva

In vigore dal 17 ott 1997
Clausola evolutiva Le Parti possono ampliare, di concerto, il presente accordo onde approfondire la cooperazione e completarla, conformemente alle rispettive legislazioni, mediante la conclusione di accordi su settori o attività specifici, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante la sua esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-40

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo