Accordo›Titolo VII
Art. 36
In vigore dal 17 ott 1997
Il Consiglio congiunto può decidere di creare tutti gli organi necessari per assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti. Esso determina la composizione, gli obiettivi e il funzionamento di tali organi.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-36