Accordo›Titolo VII
Art. 34
In vigore dal 17 ott 1997
1. Il Consiglio congiunto è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, dai rappresentanti del Cile.
2. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Consiglio congiunto e presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-34