Accordo›Titolo VII
Art. 35
In vigore dal 17 ott 1997
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio congiunto è assistito da una commissione mista composta da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, da una parte, e del Cile, dall'altra.
2. Di norma, la commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Cile. La data e l'ordine del giorno delle riunioni vengono fissati di comune accordo. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso delle Parti. La commissione mista è presieduta a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.
3. Il Consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, le modalità di funzionamento della commissione mista.
4. Il Consiglio congiunto può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze alla commissione mista, che garantisce la continuità delle sue riunioni.
5. La commissione mista assiste il Consiglio congiunto nell'esercizio delle sue funzioni, e provvede in particolare a:
a) favorire le relazioni commerciali in conformità degli obiettivi del presente accordo, in particolare le disposizioni del Titolo III;
b) scambiare opinioni sui futuri programmi di cooperazione e sui mezzi di esecuzione disponibili, nonché su tutte le questioni di interesse comune relative alla liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi;
c) sottoporre al Consiglio congiunto le proposte della sottocommissione commerciale volte ad agevolare la preparazione della liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi e le proposte destinate ad intensificare la cooperazione nel settore; e
d) in generale, presentare al Consiglio congiunto proposte che contribuiscano al conseguimento dell'obiettivo finale, vale a dire l'associazione politica ed economica fra le parti.
Storico versioni
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