Accordo›Titolo VII
Art. 38
Clausola di consultazione
In vigore dal 17 ott 1997
Clausola di consultazione
Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti si impegnano a consultarsi su tutti i temi contemplati dal presente accordo.
La procedura per le consultazioni di cui ai paragrafo precedente sarà stabilita nel regolamento interno della commissione mista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-38