Accordo›Titolo VII
Art. 33
In vigore dal 17 ott 1997
1. È istituito un Consiglio congiunto dell'accordo quadro di cooperazione, in appresso denominato "Consiglio congiunto", incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze periodiche, e ogni qualvolta lo richiedano le circostanze.
2. Il Consiglio congiunto esamina i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse, onde raggiungere gli obiettivi fissati.
3. Il Consiglio congiunto può inoltre presentare proposte appro- priate, previo accordo tra le Parti.
Nell'esercizio delle sue funzioni esso provvede a proporre raccomandazioni che contribuiscano a realizzare, a termine, l'obiettivo ulteriore dell'associazione politica ed economica.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-33