Accordo›Titolo V
Art. 28
Cooperazione in materia di lotta contro la droga e il narcotraffico
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di lotta contro la droga e il narcotraffico 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti coordinano le azioni e intensificano la cooperazione per lottare contro l'abuso e il traffico illeciti di stupefacenti, l'uso indebito dei precursori chimici e il riciclaggio dei proventi del narcotraffico. A tal fine, le Parti coordinano le azioni e i settori della cooperazione sia a livello bilaterale che nelle organizzazioni e nei consessi internazionali.
2. La cooperazione, che si avvarrà degli organi competenti in questi settori, prevede principalmente:
a) progetti di formazione, istruzione, trattamento e reinserimento dei tossicomani e programmi per impedire il consumo illegale di stupefacenti;
b) programmi di ricerca congiunti;
c) programmi di formazione per i pubblici funzionari in materia di prevenzione e controllo del traffico illecito, riciclaggio del denaro e controllo del commercio dei procursori e dei prodotti chimici fondamentali;
d) scambi delle informazioni pertinenti e adozione di misure ap- propriate per lottare contro il traffico illecito e il riciclaggio del denaro in conformità delle convenzioni multilaterali vigenti e delle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);
e) la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze fondamentali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. La prevenzione è basata sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, sui principi adottati dalla Comunità e dalle autorità internazionali competenti e sulle raccomandazioni della Task Force Azione chimica (CATF).
3. Le Parti possono estendere, di comune accordo, la cooperazione ad altri settori.
Storico versioni
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