Accordo›Titolo V
Art. 27
Cooperazione in materia di istruzione e formazione
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di istruzione e formazione
1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione e la formazione, sia a livello di giovani e di istruzione di base che nel quadro della cooperazione fra università e imprese. Si rivolgerà particolare attenzione all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali più svantaggiate.
2. Le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso comune delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze.
3. Tali azioni sono attuate principalmente mediante:
a) accordi tra gli istituti d'istruzione e di formazione;
b) incontri fra gli organismi responsabili dell'istruzione e della formazione.
4. La coopeazione tra le Parti ha altresì per scopo di concludere accordi settoriali in materia di istruzione, formazione e giovani.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-27