AccordoTitolo V

Art. 27

Cooperazione in materia di istruzione e formazione

In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di istruzione e formazione 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti definiscono i mezzi necessari per migliorare l'istruzione e la formazione, sia a livello di giovani e di istruzione di base che nel quadro della cooperazione fra università e imprese. Si rivolgerà particolare attenzione all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali più svantaggiate. 2. Le Parti privilegiano le azioni volte a instaurare contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare l'uso comune delle risorse tecniche e gli scambi di esperienze. 3. Tali azioni sono attuate principalmente mediante: a) accordi tra gli istituti d'istruzione e di formazione; b) incontri fra gli organismi responsabili dell'istruzione e della formazione. 4. La coopeazione tra le Parti ha altresì per scopo di concludere accordi settoriali in materia di istruzione, formazione e giovani.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo