Accordo›Titolo V
Art. 24
Cooperazione in materia di pubblica amministrazione e di integrazione regionale
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di pubblica amministrazione e di integrazione regionale
1. Le Parti cooperano nel settore della pubblica amministrazione onde agevolare l'adeguamento dei sistemi amministrativi all'apertura dei loro scambi di beni e servizi.
2. In tale contesto, le Parti collaborano anche per agevolare le trasformazioni amministrative risultanti dal processo di integrazione dell'America latina.
3. Per aiutare il Cile a conseguire la modernizzazione amministrativa, il decentramento e la regionalizzazione, le Parti forniscono una cooperazione che può interessare l'intero funzionamento istituzionale, ispirandosi ai meccanismi e alle politiche della Comunità.
4. La cooperazione si realizzerà, in particolare, attraverso:
a) un'assistenza agli organismi cileni incaricati di definire e attuare le politiche, soprattutto mediante contatti tra il personale delle istituzioni europee e cilene;
b) scambi di informazioni in tutte le forme appropriate, comprese le reti informatiche, tutelando i dati personali in tutti i settori previsti;
c) trasferimenti di esperienze;
d) studi preliminari e realizzazione di progetti congiunti;
e) formazione e sostegno istituzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-24