AccordoTitolo IV

Art. 21

Cooperazione nei settori agricolo e rurale

In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione nei settori agricolo e rurale 1. Le Parti promuovono la reciproca cooperazione nei settori agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano: a) le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli; b) le misure ambientali sanitarie e fitosanitarie e gli altri aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti e delle norme OMC. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di informazioni, assistenza tecnica ed esperimenti scientifici e tecnologici.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-21

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