Accordo›Titolo IV
Art. 21
Cooperazione nei settori agricolo e rurale
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione nei settori agricolo e rurale
1. Le Parti promuovono la reciproca cooperazione nei settori agricolo e rurale. A tal fine, esse esaminano:
a) le misure volte a promuovere gli scambi di prodotti agricoli;
b) le misure ambientali sanitarie e fitosanitarie e gli altri aspetti connessi, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le Parti e delle norme OMC.
2. La cooperazione prevede, tra l'altro, scambi di informazioni, assistenza tecnica ed esperimenti scientifici e tecnologici.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-21