Accordo›Titolo IV
Art. 20
Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente
1. Le Parti si impegnano a sviluppare una collaborazione in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente, di prevenzione del degrado, di controllo della contaminazione e di promozione dell'uso razionale delle risorse naturali ai fini di uno sviluppo sostenibile.
In tale contesto ci si concentrerà sulla conservazione degli ecosistemi, sulla gestione globale delle risorse naturali, sull'impatto ambientale delle attività economiche, sull'ambiente urbano e sui programmi di decontaminazione.
2. La cooperazione prevede in particolare:
a) progetti destinati a potenziare le strutture e le politiche ambientali cilene;
b) scambi di informazioni e di esperienze, comprese le norme e gli standard rispettivi;
c) formazione, qualificazione e educazione ambientale;
d) assistenza tecnica e avvio di programmi comuni di ricerca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-20