Accordo›Titolo IV
Art. 16
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia
1. Le Parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico in funzione degli interessi comuni e nel rispetto delle loro politiche.
2. La cooperazione ha come obiettivi:
a) lo scambio di informazioni e di esperienze scientifiche e tecnologiche, segnatamente attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;
b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle Parti;
c) l'intensificazione delle attività innovative nelle imprese cilene ed europee;
d) la promozione del trasferimento tecnologico.
3. La cooperazione è attuata principalmente mediante:
a) progetti congiunti di ricerca in settori comuni, eventualmente con l'attiva partecipazione delle imprese;
b) scambi di scienziati onde promuovere la ricerca, la preparazione dei progetti e la formazione ad alto livello;
c) incontri fra scienziati di entrambe le Parti per favorire gli scambi di informazioni, l'interazione e l'individuazione dei settori comuni di ricerca;
d) l'opportuna divulgazione dei risultati e il rafforzamento dei legami tra i settori pubblico e privato;
e) lo scambio di esperienze in materia di standardizzazione;
f) la valutazione delle attività.
4. Le Parti cercano di associare alla cooperazione i rispettivi istituti di formazione superiore, i centri di ricerca e i settori produttivi, segnatamente le PMI.
5. Le Parti decidono di comune accordo, senza escludere a priori nessun settore, la portata, la natura e le priorità di questa cooperazione nel quadro di un programma pluriennale che potrà essere adeguato a seconda delle circostanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-16