Accordo›Titolo III
Art. 11
Cooperazione in materia di commesse pubbliche
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di commesse pubbliche
1. Le Parti decidono di collaborare per garantire, sulla base della reciprocità, procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti per le rispettive commesse pubbliche nonché per la concessione di appalti a enti del settore dei servizi pubblici a livello centrale, federale, regionale, provinciale e locale.
2. Per il conseguimento di questo obiettivo, le Parti convengono di esaminare la possibilità di concludere un accordo sull'aggiudicazione delle commesse in questi settori in condizioni trasparenti, eque e soggette a chiari meccanismi di impugnazione.
3. La cooperazione tra le Parti riguarderà altresì l'assistenza tecnica nei settori connessi all'accordo sulle commesse pubbliche (ACP).
4. Le Parti prendono in considerazione la possibilità di consultarsi annualmente in merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-11