Accordo›Titolo III
Art. 8
Importazione temporanea di merci
In vigore dal 17 ott 1997
Importazione temporanea di merci
Le Parti si impegnano a tener conto dell'esenzione dai dazi e dalle imposte per l'importazione temporanea nel loro territorio delle merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-8