AccordoTitolo III

Art. 8

Importazione temporanea di merci

In vigore dal 17 ott 1997
Importazione temporanea di merci Le Parti si impegnano a tener conto dell'esenzione dai dazi e dalle imposte per l'importazione temporanea nel loro territorio delle merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-8

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