Accordo›Titolo III
Art. 10
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di proprietà intellettuale
1. Le Parti decidono di cooperare nel settore della proprietà intellettuale al fine di promuovere gli scambi commerciali di beni e di servizi, gli investimenti, il trasferimento delle tecnologie, la diffusione delle informazioni, le attività culturali e creative e le attività economiche connesse.
2. Ai fini del presente articolo, la proprietà intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore compresi - quelli dei programmi informatici e le banche di dati - e i diritti connessi, i marchi commerciali o di servizi, le indicazioni geografiche - comprese le denominazioni d'origine -, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie dei circuiti integrati, la protezione delle informazioni riservate e la protezione contro la concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale.
3. Le Parti convengono di garantire, nell'ambito delle rispettive leggi, normative e politiche, una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale in conformità delle norme internazionali più rigorose, contenute nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio (TRIPS) concluso nell'ambito dell'OMC, nonché, se del caso, a rafforzare detta protezione concludendo, ad esempio, un accordo sulla tutela e sul reciproco riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine.
4. La cooperazione nel settore potrà comprendere un'assistenza tecnica fornita attraverso programmi e progetti comuni.
5. In caso di controversie commerciali connesse alla tutela della proprietà intellettuale, le Parti potranno consultarsi al fine di risolvere eventuali dubbi e problemi in merito all'applicazione delle rispettive norme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
6. In caso di ricerche e di altre attività scientifiche comuni nei settori della scienza e della tecnologia, le Parti stabiliranno di comune accordo i criteri di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale applicabili ai risultati ottenuti.
Storico versioni
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