AccordoTitolo III

Art. 9

Cooperazione in materia di statistiche

In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di statistiche Le Parti convengono di agevolare il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo