Accordo›Titolo III
Art. 9
Cooperazione in materia di statistiche
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di statistiche
Le Parti convengono di agevolare il ravvicinamento dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori che possono prestarsi a un trattamento statistico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-9