Accordo›Titolo III
Art. 7
Cooperazione nel settore doganale
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione nel settore doganale
1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.
La cooperazione doganale mira altresì a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale.
2. La cooperazione doganale potrà concretarsi, in particolare con:
a) scambi di informazioni, tenendo conto della tutela dei dati personali;
b) la messa a punto di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;
c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
d) semplificazione delle procedure doganali;
e) assistenza tecnica.
3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca nel settore doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-7