Accordo›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 17 ott 1997
1. Le Parti decidono di avviare un regolare dialogo politico sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse. Il dialogo si svolge secondo i termini della Dichiarazione congiunta che costituisce parte integrante del presente accordo.
2. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta si svolge in seno al Consiglio istituito dall' del presente accordo oppure, previo accordo tra le Parti, in altre sedi dello stesso livello.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-3