AccordoTitolo IV

Art. 14

Cooperazione nel settore dei servizi

In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione nel settore dei servizi 1. Le Parti riconoscono la sempre maggiore importanza dei servizi per lo sviluppo delle loro economie. A tal fine, esse rafforzano e intensificano la cooperazione nel settore, nel quadro delle loro competenze e in conformità dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). 2. Le Parti indidividuano settori prioritari di cooperazione onde sfruttare al meglio gli strumenti disponibili. Le azioni previste riguardano principalmente: a) l'agevolazione dell'accesso delle PMI ai capitali e alle tecnologie di mercato; b) lo sviluppo del commercio tra le Parti e con i mercati dei paesi terzi; c) l'incoraggiamento dell'incremento della produttività e il miglioramento della competitività, nonché la diversificazione in questo settore; d) lo scambio di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano gli scambi commerciali di servizi; e) lo scambio di informazioni sulle modalità: - di attribuzione delle licenze e dei certificati a coloro che prestano servizi a titolo professionale e - riconoscimento dei titoli professionali; f) lo sviluppo del settore del turismo onde migliorare l'informazione e lo scambio di esperienze e promuovere, di conseguenza, lo sviluppo sostenibile e ordinato dell'offerta turistica. Analogamente, si cercherà di sostenere la formazione delle risorse umane nel settore e le operazioni congiunte in materia di promozione e di marketing.
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