Accordo›Titolo IV
Art. 17
Cooperazione nel settore dell'energia
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione nel settore dell'energia
La cooperazione tra le Parti avrà per oggetto il favorire il ravvicinamento delle loro economie in materia di energie rinnovabili e non rinnovabili, convenzionali e non convenzionali, e di tecnologie volte ad un'utilizzazione efficiente dell'energia.
La cooperazione in questo settore è attuata essenzialmente mediante:
a) scambi di informazioni, in tutte le forme appropriate, anche attraverso lo sviluppo delle banche dati tra gli operatori economici delle Parti, la formazione e l'organizzazione di riunioni congiunte;
b) trasferimenti di tecnologia;
c) studi preliminari e attuazione di progetti ad opera delle istituzioni e delle imprese competenti delle Parti;
d) partecipazione di operatori economici di entrambe le Parti a progetti comuni di sviluppo tecnologico o infrastrutturali;
e) conclusione, se del caso, di opportuni accordi specifici in settori chiave di comune interesse;
f) sostegno alle istituzioni cilene responsabili delle questioni relative all'energia e della definizione della politica in questo settore;
g) programmi di formazione tecnica.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-17