Accordo›Titolo IV
Art. 19
Cooperazione in materia di società dell'informazione e di telecomunicazioni
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di società dell'informazione e di telecomunicazioni
1. Le Parti riconoscono che le tecnologie più avanzate dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale nonché per il passaggio armonioso alla società dell'informazione.
2. Le azioni di cooperazione previste riguardano in particolare:
a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, compresa la politica seguita in materia di telecomunicazioni;
b) gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla standardizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e l'elaborazione di nuovi strumenti di comunicazione nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;
d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;
e) la possibilità che organismi cileni partecipino a progetti pilota e a programmi comunitari, soprattutto a livello regionale, secondo le modalità specifiche dei settori corrispondenti;
f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e del Cile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-19