AccordoTitolo V

Art. 23

Cooperazione finanziaria e tecnica e cooperazione in materia di sviluppo sociale

In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione finanziaria e tecnica e cooperazione in materia di sviluppo sociale 1. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione finanziaria e tecnica, che dovrà incentrarsi sulla lotta contro la miseria e sostenere, in genere, le fasce sociali più svantaggiate. 2. La cooperazione potrà comprendere i seguenti programmi pilota: a) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale; b) progetti di gestione e amministrazione dei servizi sociali; c) progetti relativi allo sviluppo e agli alloggi rurali, nonché all'assetto territoriale; d) programmi nei settori della sanità e dell'istruzione elementare; e) sostegno alle organizzazioni di base della società civile; f) programmi e progetti volti a lottare contro la povertà creando posti di lavoro e possibilità di produzione; g) programmi volti a migliorare la qualità della vita, segnatamente per le classi sociali più svantaggiate.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-23

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