Accordo›Titolo V
Art. 23
Cooperazione finanziaria e tecnica e cooperazione in materia di sviluppo sociale
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione finanziaria e tecnica e cooperazione in materia di sviluppo sociale
1. Le Parti ribadiscono l'importanza della cooperazione finanziaria e tecnica, che dovrà incentrarsi sulla lotta contro la miseria e sostenere, in genere, le fasce sociali più svantaggiate.
2. La cooperazione potrà comprendere i seguenti programmi pilota:
a) programmi per la creazione di posti di lavoro e la formazione professionale;
b) progetti di gestione e amministrazione dei servizi sociali;
c) progetti relativi allo sviluppo e agli alloggi rurali, nonché all'assetto territoriale;
d) programmi nei settori della sanità e dell'istruzione elementare;
e) sostegno alle organizzazioni di base della società civile;
f) programmi e progetti volti a lottare contro la povertà creando posti di lavoro e possibilità di produzione;
g) programmi volti a migliorare la qualità della vita, segnatamente per le classi sociali più svantaggiate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-23