Accordo›Titolo V
Art. 26
Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di comunicazione, informazione e cultura
1. Considerati gli strettissimi vincoli culturali esistenti tra il Cile e gli Stati membri della Comunità europea, le Parti decidono di intensificare la cooperazione in materia, estendendola anche alla comunicazione e all'informazione.
2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti collaborano per promuovere:
a) gli incontri tra i rispettivi responsabili della comunicazione e dell'informazione compresa, eventualmente, la necessaria assistenza tecnica;
b) gli scambi di informazioni sulle questioni di interesse comune;
c) l'organizzazione di manifestazioni culturali;
d) le attività (studi e azioni di formazione) volte a tutelare il patrimonio culturale.
3. Le Parti decidono di coliaborare, nel modo più ampio possibile, nei settori audiovisivo e giornalistico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-26