AccordoTitolo V

Art. 22

Obiettivi e settori di applicazione

In vigore dal 17 ott 1997
Obiettivi e settori di applicazione Le Parti decidono di mantenere la cooperazione in materia di sviluppo sociale, funzionamento della pubblica amministrazione, informazione e comunicazione, formazione e integrazione regionale, privilegiando i settori tali da favorire il processo di ravvicinamento per creare un'associazione politica ed economica tra di esse.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-22

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