Accordo›Titolo IV
Art. 18
Cooperazione nel settore dei trasporti
In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione nel settore dei trasporti
1. La cooperazione in questo settore mira principalmente a:
a) sostenere la modernizzazione dei sistemi di trasporto;
b) migliorare la circolazione di merci e persone e l'accesso al mercato dei trasporti;
c) promuovere delle norme di gestione.
2. La cooperazione è attuata principalmente mediante:
a) scambi di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, nonché su altri temi di comune interesse;
b) programmi di formazione destinati agli operatori economici e ai responsabili delle pubbliche amministrazioni;
c) scambi di informazioni sull'installazione di stazioni di controllo (monitoring stations) come elementi del sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS);
3. Nell'ambito delle rispettive competenze e legislazioni e in conformità degli impegni internazionali, le Parti prestano attenzione a tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che ostacolino l'espansione del commercio. In particoiare, si garantirà un accesso senza restrizioni ai mercati, su basi commerciali e non discriminatorie.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-18