AccordoTitolo IV

Art. 15

Promozione degli investimenti

In vigore dal 17 ott 1997
Promozione degli investimenti Le Parti contribuiscono a mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole a reciproci investimenti. La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro: a) meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento; b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, tra il Cile e gli Stati membri interessati della Comunità, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione; c) lo sviluppo di procedure amministrative armonizzate e semplificate; d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le PMI delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-15

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