Accordo›Titolo IV
Art. 15
Promozione degli investimenti
In vigore dal 17 ott 1997
Promozione degli investimenti
Le Parti contribuiscono a mantenere, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole a reciproci investimenti.
La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:
a) meccanismi di informazione, identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento;
b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, tra il Cile e gli Stati membri interessati della Comunità, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
c) lo sviluppo di procedure amministrative armonizzate e semplificate;
d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, segnatamente con le PMI delle Parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-15