AccordoTitolo V

Art. 29

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori

In vigore dal 17 ott 1997
Cooperazione in materia di tutela dei consumatori 1. Le Parti convengono che la collaborazione in tale ambito dovrà essere destinata a perfezionare i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori cercando di renderli sempre più compatibili in conformità delle rispettive legislazioni. 2. La cooperazione si incentrerà principalmente nei seguenti aspetti: a) scambi di informazioni e di esperti; b) azioni di formazione e assistenza tecnica.
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